SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute,
di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonche´
disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela
della salute umana e di benessere animale (1324)
EMENDAMENTI
3.0.201 (gia` 3.201)
Idem
Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G3.0.201
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione del profilo professionale del chinesiologo)
1. Nell’area delle professioni socio-sanitarie di cui all’articolo 3-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e` istituito il profilo
professionale di chinesiologo.
2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del
profilo professionale di chinesiologo, anche in relazione alle attivita` di integrazione
sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di
salute, nonche´ i requisiti per accedere alla professione».
Tip. Senato
ORDINE DEL GIORNO
G3.0.201 (gia` em. 3.0.201)
Idem
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1324 recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche´ disposizioni
per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della salute»,
premesso che:
il Capo II del disegno di legge riguarda le professioni sanitarie;
e` urgente la necessita` di regolamentare il profilo professionale del
chinesiologo, nell’ambito delle professioni socio-sanitarie di cui all’articolo
3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’articolo 3-septies,
comma 1, in materia di integrazione sociosanitaria, reca una definizione
delle prestazioni sociosanitarie quali «tutte le attivita` atte a soddisfare,
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita`
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione»;
l’integrazione socio-sanitaria e` volta, quindi, a soddisfare le esigenze
di tutela della salute, recupero e mantenimento dell’autonomia personale
e miglioramento delle condizioni e degli stili di vita;
la chinesiologia, oltretutto, e` volta al raggiungimento di una
maggiore consapevolezza corporea e del benessere fisico e psico-fisico;
l’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
ha introdotto nell’ordinamento l’area delle professioni sociosanitarie ma,
attualmente, non e` stato dato seguito a tali previsioni normative;
l’attivazione dell’area delle professioni sociosanitarie potrebbe essere
un’occasione importante per risolvere le criticita` legate ad alcuni profili
professionali gia` esistenti e legittimare la professionalizzazione di alcuni
non ancora riconosciuti;
a normativa vigente, la professione di chinesiologo, mancando di
una regolamentazione specifica, rientra tra quelle disciplinate dalla legge
14 gennaio 2013, n.3, recante disposizioni in materia di professioni
non organizzate;
il chinesiologo e` un laureato in scienze motorie, o diplomato Isef,
esperto di movimento umano, la cui conoscenza rappresenta un valido
supporto alla cura dei disturbi motori.